FAQ
A. IL REGISTRO
L’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l’attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.
L’iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” è pertanto necessaria affinché l’attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 39/2021, il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI.
Il Registro è istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per la sua gestione si avvale - ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 39/2021 - della società Sport e salute S.p.a..
Devono iscriversi tutte le ASD/SSD che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, riconosciute da una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva. Devono inoltre iscriversi in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Le ASD/SSD che alla data del 30 agosto 2022 ore 23:59 erano già iscritte al registro Coni sono trasferite d’ufficio nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
In sede di iscrizione è richiesto che le ASD/SSD siano costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 e che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea;
b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;
d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa , ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
f. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.
B. SITUAZIONE TRANSITORIA: DOMANDE PRESENTATE E ISCRIZIONI PRECEDENTI AL 31 AGOSTO 2022
Come disposto dalla normativa in essere, tutte le ASD/SSD iscritte nel precedente “Registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche” del CONI al 30 agosto 2022, ore 23.59, sono state trasferite nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” del Dipartimento per lo sport in seguito alla trasmigrazione dei dati e continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 39/2021.
Le ASD/SSD sono chiamate a trasmettere entro il 31 gennaio, per tramite degli Organismi sportivi affilianti, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni loro modifica intervenuta, tramite la piattaforma registro.sportesalute.eu.
Come disposto dalla normativa in essere, tutti i dati inseriti nel precedente “Registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche” fino al 30 agosto 2022, ore 23.59, sono stati trasferiti nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Ciò significa che le domande di iscrizione presentate entro quella data e non ancora approvate saranno istruite dal Dipartimento per lo sport.
Come previsto dal primo comma dell’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2021, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Organismo affiliante, tale riconoscimento avviene da parte dell’Organismo sportivo affiliante, cioè la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva.
C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai sensi del d.l.gs. 39/2021, art. 6, comma 1 la domanda di iscrizione è inviata, per il tramite dell’Organismo Sportivo affiliante, su richiesta delle ASD/SSD attraverso la piattaforma registro.sportesalute.eu.
La domanda è presentata al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” con le modalità previste dal Regolamento.
L’iscrizione deve essere richiesta dal legale rappresentate dell’ASD/SSD.
Il deposito dello statuto e del bilancio non è richiesto. Si tenga comunque presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.
L’Organismo sportivo, su richiesta della ASD/SSD, inserisce a sistema i dati relativi al nuovo legale rappresentante, tra cui il codice fiscale. All’esito, il nuovo legale rappresentante dell’ASD/SSD potrà accedere al Registro e richiedere una nuova utenza, ad egli/ella associata. L’utenza del vecchio Legale rappresentante sarà invece disattivata.
L’iscrizione della ASD/SSD nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” ha validità dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’accoglimento della domanda fa salvi gli atti compiuti dal giorno della domanda di iscrizione.
D. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA
Il Dipartimento per lo sport verifica la corrispondenza dei dati e dei documenti della ASD/SSD affiliata rispetto ai requisiti e alle condizioni richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia. All’esito, entro 45 giorni, il Dipartimento per lo Sport accoglie la domanda e iscrive l’ASD/SSD oppure rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato; oppure ancora richiede di integrare la documentazione.
Il Dipartimento per lo sport provvede alla sua istruttoria – anche per il tramite di Sport e Salute – a seguito dell’attestazione dei dati e dei documenti da parte del primo Organismo sportivo. Una volta avvenuta l’iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, i dati degli altri Organismi sportivi affilianti vengono integrati nel certificato di iscrizione dell’ASD/SSD.
Se la ASD/SSD ha inviato tutte le integrazioni alla domanda richieste dal Dipartimento per lo sport, la domanda di iscrizione si intende accolta entro 30 giorni dalla comunicazione delle integrazioni, ferma la possibilità del Dipartimento per lo sport di comunicare l’avvenuta accettazione della domanda prima della scadenza del termine di 30 giorni.
Il Dipartimento per lo sport diffida l’ASD/SSD ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando fino a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ASD/SSD è cancellata dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione, ogni ASD/SSD deve trasmettere, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sulla piattaforma registro.sportesalute.eu, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni modifica intervenuta.
In caso di mancato o incompleto deposito degli aggiornamenti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ASD/SSD ad adempiere, assegnando fino a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ASD/SSD è cancellata dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
E. CERTIFICATO E VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
Ai sensi del d.lgs. 39/2021, art. 6, comma 5, l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal giorno della domanda di iscrizione.
È sufficiente entrare nel registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali di legale rappresentante dell’ASD/SSD e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”. Ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 39/2021, il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione su istanza di chiunque vi abbia interesse.
La cancellazione di un’ASD/SSD dal Registro avviene a seguito di una delle seguenti condizioni:
- istanza motivata da parte dell’ASD/SSD iscritta;
- accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi;
- dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ASD/SSD;
- della mancata riaffiliazione;
F. ASPETTI TECNICI LEGATI ALLA PIATTAFORMA
I servizi di interoperabilità consentono all’Organismo sportivo che rilascia l’affiliazione di inviare direttamente i dati al Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche per l’iscrizione della ASD/SSD, evitando di inserire una seconda volta i dati stessi.